Straniero (condizione dello) - Permesso di soggiorno per motivi familiari - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13189 del 14/05/2024 (Rv. 671456-01)
Cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano - Limiti - Matrimonio fittizio o di convenienza - Prova - Linee guida e manuale della Commissione europea - Rilevanza - Fattispecie.
In materia di immigrazione, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano, disciplinato dal d.lgs. n. 30 del 2007, non presuppone la convivenza effettiva dei coniugi e neppure il pregresso regolare soggiorno del richiedente ma, ai sensi dell'art. 30, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, deve essere negato ove il matrimonio risulti fittizio o di convenienza, assumendo a tal fine rilievo le "linee guida" elaborate dalla Commissione europea, contenenti una serie di criteri valutativi che inducono ad escludere l'abuso dei diritti comunitari, e il "manuale" redatto dalla stessa Commissione, recante, invece, l'indicazione degli elementi che fanno presumere tale abuso. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la decisione di merito che aveva ritenuto il carattere fittizio del matrimonio allegato dalla ricorrente con un cittadino italiano, non avendo la prima dimostrato come i coniugi si fossero conosciuti, come fosse organizzato il menage familiare, perché la ricorrente non si trovasse nel domicilio indicato, neppure corrispondente a quello invece dichiarato da alcuni testimoni, in definitiva non offrendo alcuna allegazione e prova in ordine all'organizzazione della vita familiare ed alla condivisione di spazi domestici, di interessi o di progetti di vita comune).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13189 del 14/05/2024 (Rv. 671456-01)