Termine dimezzato per impugnare - Applicazione della procedura accelerata - Condizioni.
In tema di protezione internazionale, il termine dimezzato di quindici giorni per ricorrere al tribunale contro la decisione della commissione territoriale opera solo se la procedura è stata adottata sin dall'inizio nelle forme accelerate, già in occasione della proposizione della domanda alla questura del migrante, oppure quando quest'ultimo è stato trattenuto nei centri di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998; in tutti gli altri casi, anche in presenza di un provvedimento di rigetto della commissione per manifesta infondatezza, il termine per proporre il ricorso è quello ordinario di trenta giorni.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 24593 del 13/09/2024 (Rv. 672480-01)