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Straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 32763 del 16/12/2024 (Rv. 673359-02)

Presentazione della domanda durante il periodo di trattenimento presso il CPR - Art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015 - Contrasto con la normativa eurounitaria - Esclusione - Ragioni.

L'art. 6, commi 3 e 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, non è in contrasto con il quadro normativo eurounitario di riferimento e, segnatamente, con l'art. 8 della direttiva 2013/33/UE, trattandosi di norma che consente il trattenimento del richiedente asilo secondario, in conformità con quanto previsto dall'art. 8, comma 3, lett. d), della suddetta direttiva, finalizzata ad assicurare il diritto dovere dello Stato di valutare la domanda di asilo, al fine di provare che vi sono fondati motivi per ritenere che lo straniero ha manifestato la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione della decisione di rimpatrio.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 32763 del 16/12/2024 (Rv. 673359-02)