Straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 34898 del 30/12/2024 (Rv. 67344101)
Designazione ministeriale di un paese terzo come sicuro - Procedura accelerata di convalida del trattenimento - Limiti - Eccezioni di carattere personale - Condizioni - Fattispecie.
In tema di protezione internazionale, nell'ambiente normativo anteriore al d.l. n. 158 del 2024 e alla l. n. 187 del 2024, la designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro può essere effettuata, attraverso un decreto ministeriale, con eccezioni di carattere personale; tuttavia, la procedura accelerata di frontiera non può applicarsi là dove, anche in sede di convalida del trattenimento, il giudice ravvisi sussistenti i gravi motivi per ritenere che il paese non è sicuro per la situazione particolare in cui il richiedente si trova; in ogni caso, le eccezioni personali, pur compatibili con la nozione di paese di origine sicuro, non possono essere ammesse a fronte di persecuzioni estese, endemiche e costanti, tali da contraddire, nella sostanza, il requisito dell'assenza di persecuzioni che avvengano generalmente e costantemente, secondo l'allegato I alla direttiva 2013/32, perché, altrimenti, sarebbe gravemente pregiudicato il valore fondamentale della dignità e, con esso, la connotazione dello Stato di origine come Stato di diritto, il quale postula il rispetto delle minoranze nel nucleo irriducibile dei diritti fondamentali della persona. (Principio interpretativo dettato dalla S.C., a fronte di un ricorso avverso un provvedimento di diniego della convalida del trattenimento di uno straniero proveniente dall'Egitto, al fine di partecipare al dialogo tra supreme giurisdizioni, in attesa della imminente decisione della CGUE su rinvio pregiudiziale incidente sulla definitiva formulazione della regula iuris del caso).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 34898 del 30/12/2024 (Rv. 67344101)