Straniero (condizione dello) - Decreto di espulsione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13151 del 18/05/2025 (Rv. 674832 - 01)
Successiva proposizione di domanda di protezione internazionale - Effetti - Sopravvenuta invalidità del decreto - Esclusione - Sospensione dell'efficacia - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di immigrazione, nel caso in cui la domanda di protezione internazionale dello straniero sia proposta dopo l'adozione del decreto di espulsione del medesimo, detto decreto non è colpito da sopravvenuta invalidità, restandone soltanto sospesa l'efficacia, con la conseguenza che il giudice di pace, adito a norma dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998, non può, in ragione della proposizione della menzionata domanda, pronunciarne l'annullamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza del giudice di pace, che aveva respinto il ricorso proposto contro il decreto di espulsione, emesso 21 aprile 2023, dopo che il ricorrente era già stato attinto da altro provvedimento di espulsione, divenuto definitivo nel 2022, in seguito al quale lo stesso aveva presentato domanda di protezione internazionale).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13151 del 18/05/2025 (Rv. 674832 - 01)