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Straniero (condizione dello) - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13037 del 16/05/2025 (Rv. 674723 - 01)

Protezione internazionale - Unità Dublino - Decisione di trasferimento del richiedente asilo - Colloquio personale ex art. 5 Reg. UE n. 604 del 2013 - Omissione - Conseguenze - Fattispecie.

Nell'ambito di una prima domanda di protezione internazionale e di una procedura di presa in carico, così come nell'ambito di una procedura di ripresa in carico, l'amministrazione è tenuta a svolgere, "di persona", il colloquio, ex art. 5 del Reg. UE n. 604 del 2013, con la finalità di acquisire direttamente dal richiedente tutte le informazioni potenzialmente idonee a impedire l'applicazione del criterio generale di competenza previsto dal regolamento di Dublino; ne consegue che, nel caso in cui il colloquio personale sia mancato o non sia stato svolto nelle modalità garantistiche previste dal regolamento, la decisione di trasferimento deve essere annullata, salvo che, nel procedimento giurisdizionale, il giudice non abbia proceduto all'audizione personale del ricorrente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del Tribunale che, in presenza di un verbale del colloquio che si esauriva nella mera compilazione del modulo nella parte delle generalità del ricorrente, aveva rigettato il ricorso avverso la decisione di trasferimento, perché il richiedente non aveva adempiuto all'onere di anticipare la rilevanza delle proprie allegazioni, quale condizione per accedere all'audizione).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13037 del 16/05/2025 (Rv. 674723 - 01)