Omessa partecipazione del P.M. - Nullità della sentenza - Conversione in motivo di gravame - Legittimazione esclusiva del P.M. - Sussistenza.
Nei procedimenti in cui sia previsto l'intervento obbligatorio del P.M. (nella specie, giudizio di delibazione di un provvedimento di un'autorità straniera ex art. 796, terzo comma, cod. proc. civ., vigente "ratione temporis"), la nullità derivante dalla sua omessa partecipazione al giudizio si converte in motivo di gravame ai sensi degli artt. 158 e 161 cod. proc. civ., che, tuttavia, può essere fatto valere solo dalla parte pubblica (a cui compete anche il corrispondente e specifico motivo motivo di revocazione ex art. 397, n. 1, cod. proc. civ.), dovendosi escludere che sussista una concorrente legittimazione delle altre parti.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16361 del 17/07/2014