Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - in genere.*
L'inammissibilità di una ricusazione del rappresentante del pubblico ministero, con la previsione soltanto della facoltà di astensione per gravi ragioni di convenienza, ai sensi dell'art. 73 cod. proc. pen., non osta a che il mancato Esercizio di tale facoltà possa implicare responsabilità disciplinare del magistrato, ove integri un comportamento inopportuno od avventato, idoneo a pregiudicare il prestigio suo o dell'ordine giudiziario (nella specie il magistrato, quale rappresentante del P.m., a seguito di una denuncia a suo carico, aveva instaurato un procedimento per calunnia nei confronti del denunciante). ( V 2584/88, mass n 458319; ( V 2265/85, mass n 440155).*
Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1757 del 13/04/1989