Separazione personale dei coniugi - Giudizio di appello inerente ai soli rapporti patrimoniali - Intervento obbligatorio del P.M. - Esclusione.
L'art. 70, comma 1, n. 2 c.p.c., sull'obbligatorietà dell'intervento del Pubblico Ministero nelle cause di separazione personale dei coniugi, trova applicazione fino a quando sia in discussione il vincolo matrimoniale e non anche, pertanto, nel giudizio d'appello che concerna i soli rapporti patrimoniali.
Sez. 2 , Sentenza n. 6262 del 10/03/2017