Art. 75 cod. proc. pen. - Costituzione di parte civile nel processo penale - Effetti - Estinzione del giudizio civile precedentemente proposto - Natura giuridica - Litispendenza - Conseguenze.
Il trasferimento dell'azione civile nel processo penale, regolato dall'art. 75 cod. proc. pen., determina una vicenda estintiva del processo civile riconducibile al fenomeno della litispendenza, e non a quello disciplinato dall'art. 306 cod. proc. civ., in quanto previsto al fine di evitare contrasti di giudicati. Ne consegue che detta estinzione è rilevabile anche d'ufficio, ma può essere dichiarata solo se, nel momento in cui il giudice civile provvede in tal senso, persista la situazione di litispendenza e non vi sia stata pronuncia sull'azione civile in sede penale.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 8353 del 05/04/2013