Giudicato penale di assoluzione - Efficacia nel giudizio civile ex art. 654 c.p.p. - Condizioni - Fattispecie.
L'efficacia vincolante del giudicato penale di assoluzione, è invocabile, ex art. 654 c.p.p., nel giudizio civile tra coloro che parteciparono al processo penale purché la soluzione del primo dipenda dagli stessi fatti materiali del secondo e la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha escluso che l'accertamento a mezzo testimoni della simulazione assoluta di un contratto di compravendita immobiliare, avvenuto in un giudizio ex art. 633 c.p. definito con sentenza di assoluzione, passata in giudicato, del simulato alienante-occupante, potesse essere invocato nel successivo giudizio civile di rilascio del medesimo immobile).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16080 del 02/08/2016