Giudizio di rinvio innanzi alla Corte d'appello civile ex art. 622 c.p.c. - Ammissibilità anche in caso di assoluzione ex 530, comma 1, c.p.p. perché il fatto non sussiste - Lesione del doppio grado di giudizio - Insussistenza - Fondamento. Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento
L'istituto del rinvio al giudice d'appello civile conseguente alla cassazione disposta in sede penale ai soli effetti civili ex art. 622 c.p.p. trova applicazione anche in caso di assoluzione "perché il fatto non sussiste" ai sensi dell'art. 530, comma 1, c.p.p., senza che possa configurarsi una violazione del doppio grado di giurisdizione, dal momento che il giudizio che ne deriva è a cognizione piena, celebrato a parità di condizioni dinanzi ad un giudice imparziale ed è assistito dalla garanzia dell'impugnazione, ancorché limitata a questioni di legittimità.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 25917 del 15/10/2019 (Rv. 655376 - 01)