Civile e penale (rapporto) – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 30311 del 21/11/2019 (Rv. 656144 - 01)
Condanna penale irrevocabile - Effetti nel giudizio civile di risarcimento del danno - Limiti - Capo di imputazione penale - Necessario utilizzo dello stesso da parte del giudice civile quale parametro di riferimento per la liquidazione del detto risarcimento - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di efficacia della sentenza penale irrevocabile di condanna nel giudizio civile di risarcimento del danno, il capo di imputazione penale non può costituire parametro di riferimento, al fine di verificare l'esattezza del procedimento di liquidazione di tale danno seguito dal giudice civile, poiché solo a quest'ultimo spetta, nel sistema disciplinato dall'art. 651 c.p.p., ogni valutazione in ordine alla sussistenza del danno, al nesso di causalità e alla liquidazione del pregiudizio, dovendo egli accertare se la condotta penalmente rilevante abbia cagionato alla vittima una lesione della sfera personale o patrimoniale idonea ad assurgere al rango di violazione costituzionalmente rilevante. (Nella specie, relativa ad una domanda di risarcimento del danno derivato dalla mancata comunicazione al successore del beneficiario dell'accoglimento di una richiesta di contributo, condotta per la quale l'imputato era stato condannato per abuso d'ufficio, la S.C. ha affermato che il giudice civile ben poteva quantificare, in via equitativa, il danno facendo riferimento alla compromissione di un diritto soggettivo dell'interessato ed all'intero ammontare del contributo dal medesimo non conseguito, nonostante la decisione penale si fondasse sul mancato rispetto di un interesse legittimo e sul semplice ritardo della detta comunicazione).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 30311 del 21/11/2019 (Rv. 656144 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2909