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Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Cass. n. 12041/2020

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - giudizio civile e penale (rapporto) - cosa giudicata penale - autorità' nel giudizio civile di danno - fatto costituente reato ex artt. 10 e 11 del d.p.r. n. 1124 del 1965 - accertamento in sede civile - regole comuni della responsabilità contrattuale - applicabilità. - previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - responsabilità - del datore di lavoro e dei dipendenti del datore di lavoro in genere.

In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disciplina prevista dagli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall'Inail, deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso.

Corte di Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 12041 del 19/06/2020 (Rv. 657981 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2087, Cod_Civ_art_2059

CORTE

CASSAZIONE

12041

2020