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Operatività della sospensione necessaria – Cass. n. 15248/2021

Giudizio civile e penale (rapporto) - pregiudizialità - sospensione del processo civile - Rapporti tra giudizio civile e penale - Operatività della sospensione necessaria - Presupposti - Fattispecie.

 

La sospensione necessaria del processo civile, ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, e a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha rigettato il ricorso per regolamento di competenza avverso il provvedimento di sospensione del giudice di merito, sul presupposto che l'azione risarcitoria promossa dai familiari di un paziente deceduto nel corso di un intervento chirurgico, dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, fosse stata instaurata in relazione al medesimo fatto e nei confronti delle stesse parti, essendo i medici e la struttura sanitaria convenuti in sede civile imputati e responsabile civile in quella penale e non risultando che la domanda risarcitoria fosse stata proposta nei confronti di soggetti diversi, tenuto conto che la compagnia assicuratrice della struttura sanitaria risultava chiamata in causa da uno dei medici convenuti e che l'azione diretta del danneggiato contro l'assicurazione, prevista dall'art. 12 della l. n. 24 del 2017, non era applicabile alla fattispecie in quanto norma introdotta in epoca successiva rispetto alla morte del paziente).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15248 del 01/06/2021 (Rv. 661669 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_295

 

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