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Giudizio di rinvio innanzi alla corte d'appello civile – Cass. n. 7474/2022

Giudizio civile e penale (rapporto) - in genere - Giudizio di rinvio innanzi alla corte d'appello civile a seguito di annullamento disposto dalla S.C. in sede penale ai soli effetti civili - Effetti - Piena "translatio" - Conseguenze - Possibilità di formulare nuove conclusioni e di emendare la domanda - Limiti - Fattispecie.

 

La decisione della Corte di cassazione ex art. 622 c.p.p. determina una sostanziale "translatio iudicii" dinanzi al giudice civile, sicché la Corte di appello cui sia rimesso il procedimento deve applicare le regole processuali e sostanziali proprie del giudizio civile, con conseguente legittimità della modificazione della domanda sia pure con il limite delle preclusioni fissato dall'art. 183 c.p.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte territoriale che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni, in ragione della ritenuta insussistenza del reato di cui all'art. 640 bis c.p. finalizzato alla percezione di aiuti comunitari, mentre invece avrebbe dovuto considerare che il "petitum" sostanziale, così come prospettato in sede di rinvio, era riconducibile alla richiesta in restituzione delle somme indebitamente percepite).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7474 del 08/03/2022 (Rv. 664524 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_392, Cod_Proc_Civ_art_183

 

Corte

Cassazione

7474

2022