Annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili – Cass. n. 30496/2022
Giudizio civile e penale (rapporto) - azione civile - esercizio in sede penale - Annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili - Giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. - Accertamento della responsabilità - Criteri - Fondamento.
Nell'ipotesi di cassazione della sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. è deputato all'accertamento dell'illecito civile quale fattispecie autonoma da quella penale, in ragione della necessità di rispettare il diritto alla presunzione di non colpevolezza (declinato dalla giurisprudenza della Corte EDU e da quella della Corte di giustizia dell'Unione europea come diritto della persona a non essere presentata come colpevole nelle decisioni successive a quella penale che la abbia prosciolta), sicché in esso trovano applicazione le regole processuali e probatorie e i criteri di giudizio propri del processo civile, restando precluso l'accertamento, in via incidentale, della responsabilità penale del convenuto.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30496 del 18/10/2022 (Rv. 666267 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_392, Cod_Civ_art_2043