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Spese di giustizia penali – Cass. n. 37138/2022

Giudizio civile e penale (rapporto) - cosa giudicata penale – interpretazione - esecuzione forzata - opposizioni - in genere - Spese di giustizia penali - Riscossione mediante ruolo - Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al giudice civile - Ammissibilità - Condizioni - Questione di competenza tra giudice civile e giudice penale - Esclusione - Fattispecie.

 

In tema di recupero di spese di giustizia penali, nel caso in cui il debitore, proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento notificata, contesti i presupposti legali della decisione del giudice penale relativa alle spese processuali al cui rimborso sia stato condannato, il giudice civile adito ex art. 615 c.p.c. non deve dichiarare la propria incompetenza in favore del giudice dell'esecuzione penale, ma deve semplicemente respingere l'opposizione rilevandone l'inammissibilità, potendo egli conoscere solo dei motivi riguardanti la quantificazione delle spese processuali operata dagli organi amministrativi competenti successivamente alla formazione del titolo esecutivo giudiziale, costituito dalla pronuncia di condanna emessa dal giudice penale. (Nella specie, la S.C. ha respinto i ricorsi dell'agente della riscossione e del Ministero della Giustizia proposti contro una sentenza di appello che aveva correttamente ritenuto che spettasse al giudice civile conoscere, in sede di opposizione all'esecuzione, delle contestazioni relative alla mera quantificazione delle spese processuali poste a carico di un soggetto sulla base di un provvedimento penale di condanna.)

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 37138 del 19/12/2022 (Rv. 666339 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615

 

Corte

Cassazione

37138

2022