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Cosa giudicata penale - interpretazione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 560 del 09/01/2025 (Rv. 673504-02)

Esecuzione forzata - opposizioni - Spese di giustizia penali - Riscossione mediante ruolo - Opposizione - Legittimazione passiva dell'agente della riscossione - Legittimazione all'impugnazione del Ministero della giustizia - Sussistenza - Fondamento.

Nella riscossione coattiva delle spese di giustizia penale, la legittimazione passiva rispetto all'opposizione esecutiva del debitore spetta sia all'agente della riscossione, sia al Ministero della giustizia, perché il primo acquista la legittimazione all'esercizio delle azioni nascenti dalla pretesa creditoria e il secondo mantiene la titolarità del credito, con la conseguenza che deve ritenersi ammissibile l'impugnazione proposta dal Ministero avverso la decisione sfavorevole, atteso che il giudicato formatosi fra il debitore e l'agente fa stato, indipendentemente dalla denuntiatio litis, anche nei confronti dell'ente creditore.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 560 del 09/01/2025 (Rv. 673504-02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Civ_art_2909