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Azione civile - esercizio in sede penale - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11614 del 03/05/2025 (Rv. 674875 - 02)

Danni da reato - Liquidazione nei confronti del responsabile civile - Detrazione della provvisionale riconosciuta nel giudizio penale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Nella liquidazione dei danni da reato il giudice non può detrarre dalla complessiva somma dovuta dal responsabile civile e riconosciuta a titolo di risarcimento l'ammontare della provvisionale - che non è un acconto, ma una condanna parziale e non definitiva - già posta a carico del coobbligato in solido all'esito del corrispondente giudizio penale, in quanto, in base alla disciplina delle obbligazioni solidali, il danneggiato può scegliere di agire, anche in momenti diversi, contro uno o più dei condebitori, ciascuno dei quali è tenuto a risarcire l'intero danno subito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte d'appello che aveva detratto dall'importo complessivo liquidato a carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito - responsabile ex artt. 28 Cost. e 2049 c.c. per gli abusi sessuali commessi da un docente nei confronti di alcuni alunni - la provvisionale al cui pagamento era stato condannato il medesimo insegnante nel giudizio penale).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11614 del 03/05/2025 (Rv. 674875 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059