Illecito disciplinare
Notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - in genere - art. 147 della legge notarile - omesso e reiterato inadempimento di una norma di legge, strumentale all'efficienza dei poteri di vigilanza amministrativa preordinati all'irrogazione delle sanzioni - illecito disciplinare - sussistenza - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 29211 del 13/11/2018
>>> Costituisce illecito disciplinare rientrante nella previsione di cui all'art. 147, comma 1, lett. b), della l. n. 89 del 1913, come modificato dall'art. 30 del d.lgs. n. 249 del 2006, la condotta del notaio che, in modo non occasionale, ometta di provvedere agli adempimenti che per disposizione di legge sono strumentali all'efficienza dei poteri di vigilanza amministrativa preordinati all'irrogazione di sanzioni, in quanto contraria al disposto di cui all'art. 14 del codice deontologico, approvato dal Consiglio nazionale del notariato, perché frettolosa, compiacente e inadeguata alla diligenza imposta ai notai. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto illecita la condotta del notaio che aveva reiteratamente omesso di inviare alla Regione Liguria copia degli atti di vendita per i quali non era stato esibito l'attestato di prestazione energetica, in violazione dell'obbligo posto a carico dei notai, quali garanti del rispetto delle norme sulla certificazione energetica, dall'art. 33, comma 11 novies, della legge regionale Liguria n. 22 del 2007, vigente "ratione temporis", risultando irrilevanti eventuali giustificazioni delle parti interessate e l'incidenza dell'omissione sul rapporto contrattuale).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 29211 del 13/11/2018