disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - in genere - violazione dell'art. 28 del codice deontologico dei notai
Notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - in genere - violazione dell'art. 28 del codice deontologico dei notai - divieto di far intervenire i dipendenti negli atti come procuratori - limiti – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 29456 del 15/11/2018
L'art. 28 del codice deontologico dei notai, che vieta agli stessi - salva la ricorrenza di esigenze di carattere eccezionale - di far intervenire negli atti i propri dipendenti come procuratori, non trova applicazione nell'ipotesi in cui in cui questi ultimi si limitino alla mera attestazione di circostanze relative ad atti di notorietà riguardanti gli aventi diritto alla successione. (La S.C., nel riformare la decisione di merito, ha escluso la violazione dell'art. 28 cit, avendo, nella specie, il collaboratore del notaio svolto un'attività di testimonianza riferita ad atti notori attinenti ad una vicenda successoria, su circostanze dallo stesso conosciute per esperienza diretta).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 29456 del 15/11/2018