Notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 21828 del 29/08/2019 (Rv. 654910 - 02)
Responsabilità disciplinare ex art. 28 della legge notarile - Divieto di ricevere atti "espressamente proibiti dalla legge" - Momento consumativo - Redazione di clausola nulla - Stipula di successivo atto sanante la nullità - Rilevanza ai fini dell'illecito disciplinare - Esclusione.
In tema di responsabilità disciplinare del notaio, il divieto (imposto dall'art. 28, comma 1, n. 1, della l. n. 89 del 1913 e sanzionato con la sospensione a norma dell'art. 138, comma 2, della medesima legge) di ricevere atti "espressamente proibiti dalla legge" è violato nel momento stesso della redazione della clausola nulla inserita in un atto rogato dal professionista, in quanto la redazione della clausola segna il momento di consumazione istantanea dell'illecito, sul quale non possono spiegare efficacia sanante o estintiva della punibilità eventuali rimedi predisposti dal legislatore (quale, nella specie, la possibile stipula di un atto di conferma) per conservare l'atto ai fini privatistici.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 21828 del 29/08/2019 (Rv. 654910 - 02)