Notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - Mancata assistenza alla sede principale - Presenza non consentita presso uffici secondari - Diversità di condotta - Conseguenze.
In tema di responsabilità disciplinare dei notai, la mancata assistenza del notaio nella sede principale, prevista dall'art. 26 della l. n. 89 del 1913, costituisce una condotta diversa da quella, individuata dall'art. 9 del codice deontologico, della presenza non consentita nella sede secondaria; ed infatti, la violazione della prima disposizione, volta a punire l'"assenza" del notaio dal suo studio, è sanzionata dall'art. 147, comma 1, lett. b), della l. n. 89 cit., con la censura, la sospensione ovvero anche la destituzione, mentre per la violazione della seconda, finalizzata a sanzionare la "presenza" nella sede secondaria, lesiva del principio di etica professionale, l'art. 137, comma 2, della medesima legge notarile dispone l'applicazione di una pena pecuniaria.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 6442 del 09/03/2021 (Rv. 660747 - 01)