Notariato - responsabilità professionale - Attività notarile - Responsabilità disciplinare - Violazione dell'art. 47 L.N. - Consistenza - Fattispecie.
Il notaio è obbligato a svolgere di persona, in modo effettivo e sostanziale, tutte le attività necessarie per l'indagine sulla volontà delle parti, al fine di dirigere la compilazione dell'atto nel modo più congruente rispetto a tale accertamento, sicché è soggetto a sanzione disciplinare nel caso in cui, richiesto di stipulare un atto di liberalità, stipuli di fatto una compravendita con contestuale remissione del debito del prezzo da parte del venditore, senza avvertire le parti degli eventuali rischi in termini di stabilità dell'atto e di certezza giuridica degli effetti conseguiti.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 13857 del 03/05/2022 (Rv. 664626 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1175
Corte
Cassazione
13857
2022