Responsabilità disciplinare del notaio – Cass. n. 27181/2022
Notariato - atto pubblico notarile - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - Responsabilità disciplinare del notaio - Illecito disciplinare ex art. 28 l. n. 89 del 1913 e violazione dell'art. 42 del codice deontologico - Concorso tra due distinte condotte illecite - Esclusione - Fondamento.
In tema di responsabilità disciplinare del notaio, l'illecito disciplinare di cui all'art. 28 l. n. 89 del 1913 (che vieta al notaio di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge) e la violazione dell'art. 42 del codice deontologico (che impone al notaio di proporre ai clienti la scelta negoziale più adeguata alle loro decisioni, di accertarne legalità e reciproca congruenza, di svolgere le attività preparatorie e di formare l'atto in modo da assicurare la sua completa efficacia e la stabilità del rapporto che ne deriva) non costituiscono due illeciti distinti, ma si pongono l'uno in rapporto di specialità rispetto all'altra, atteso che, in caso di ricezione di atto nullo, la condotta sanzionata dalla norma deontologica rientra già nella previsione della legge notarile.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 27181 del 15/09/2022 (Rv. 665889 - 02)