Atto stipulato da persona dichiarata fallita - Omesso accertamento di tale qualità da parte del notaio rogante - Responsabilità del notaio - Sussistenza - Impossibilità del relativo accertamento - Onere probatorio - A carico del professionista.
Il notaio, avendo l'obbligo di accertare la capacità legale di contrarre delle parti dell'atto rogando, è responsabile del danno patito dall'acquirente di un immobile venduto da persona già dichiarata fallita al momento della stipula, a meno che non dimostri che nemmeno con l'uso della diligenza professionale da lui esigibile avrebbe potuto accertare l'esistenza della sentenza dichiarativa di fallimento.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26448 del 13/09/2023 (Rv. 668662 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218