Chiamata in causa, da parte dello assicuratore, del terzo responsabile per la rivalsa - Ammissibilità - Pagamento preventivo dell'indennità - Necessità - Esclusione.
L'assicuratore, convenuto in giudizio dall'assicurato per il pagamento dell'indennità assicurativa, in virtù del principio di economia processuale, può agire nella medesima sede a tutela del proprio diritto di surrogazione, anche in difetto del previo pagamento di detta indennità, chiamando in causa il terzo responsabile (o anche corresponsabile) del danno, al fine di ottenere, nei confronti di questo, una sentenza condizionale di condanna alla rivalsa di quanto sarà condannato a pagare all'assicurato a titolo di indennità.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 19320 del 19/07/2018