assicurazione sulla vita - a favore di un terzo - in genere contratto di assicurazione a favore del dipendente - mancato avviso al lavoratore di tale stipula
assicurazione - assicurazione sulla vita - a favore di un terzo - in genere contratto di assicurazione a favore del dipendente - mancato avviso al lavoratore di tale stipula - irrilevanza - fondamento. lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 29422 del 15/11/2018
Quando per norma collettiva il datore di lavoro abbia l'obbligo di stipulare un contratto di assicurazione a favore del suo dipendente, l'obbligo deve intendersi assolto con la stipulazione, senza necessità, in difetto di specifica previsione, di comunicare al dipendente l'avvenuta sottoscrizione ed il contenuto del contratto stesso (anche in ordine al termine di prescrizione dell'indennizzo), dal momento che in tal caso, a differenza di quanto avviene nell'ambito del contratto di assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, l'obbligo di stipulare la polizza trova la propria fonte in una previsione contrattuale collettiva, cioè in una norma conoscibile con l'impiego dell'ordinaria diligenza dal lavoratore che da essa sappia essere regolato il proprio rapporto. Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 29422 del 15/11/2018