Assicurazione sulla vita - Premio versato all'assicuratore in fondi d'investimento - Corresponsione all'assicurato di una somma pari al valore delle quote del fondo mobiliare - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 6319 del 05/03/2019
Assicurazione - assicurazione sulla vita - Premio versato all'assicuratore in fondi d'investimento - Corresponsione all'assicurato di una somma pari al valore delle quote del fondo mobiliare - Natura del contratto - Polizza assicurativa sulla vita ovvero investimento in uno strumento finanziario - Criteri interpretativi.
In tema di contratto di assicurazione sulla vita stipulato prima dell'entrata in vigore della l. n. 262 del 2005 e del d.lgs. n. 303 del 2006, nel caso in cui sia stabilito che le somme corrisposte dall'assicurato a titolo di premio vengano versate in fondi di investimento interni o esterni all'assicuratore e che, alla scadenza del contratto o al verificarsi dell'evento in esso dedotto, l'assicuratore sarà tenuto a corrispondere all'assicurato una somma pari al valore delle quote del fondo mobiliare in quel momento (polizze denominate ”unit linked”), il giudice di merito, al fine di stabilire se l'impresa emittente, l'intermediario e il promotore abbiano violato le regole di leale comportamento previste dalla specifica normativa e dall'art. 1337 c.c., deve interpretare il contratto, e tale interpretazione non è censurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata, al fine di stabilire se esso, al di là del "nomen iuris" attribuitogli, sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore) oppure si concreti nell'investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio di "performance" sia per intero addossato all'assicurato).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 6319 del 05/03/2019