Veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - risarcimento del danno - azione per il risarcimento dei danni – Cass. 14910/2019
Azione diretta nei confronti dell'assicuratore del veicolo utilizzato dal danneggiato - Liquidazione coatta dell'assicuratore - Prosecuzione dell'azione nei confronti dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Lesione del diritto di difesa del danneggiato - Esclusione - Circolazione stradale - responsabilità civile da incidenti stradali .
In materia di responsabilità civile per la circolazione degli autoveicoli, il danneggiato che abbia promosso azione diretta nei confronti dell'assicuratore del veicolo da lui utilizzato, qualora l’impresa di assicurazione sia posta in stato di liquidazione successivamente al sinistro, non può agire nei confronti dell’impresa designata per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, attesa la lettera dell'art. 283, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 209 del 2005, che trova applicazione solo con riferimento all’assicuratore del veicolo che si assume abbia cagionato il sinistro, senza pregiudizio per il diritto di difesa del danneggiato che abbia inviato per conoscenza all’impresa assicuratrice del veicolo danneggiante la richiesta di risarcimento, potendo egli agire anche nei confronti di quest'ultima.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14910 del 31/05/2019 (Rv. 654209 - 01)