Assicurazione - assicurazione contro i danni - limiti del risarcimento - massimale - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26813 del 21/10/2019 (Rv. 655287 - 01)
Massimale contrattualmente previsto - Natura - Fatto costitutivo della pretesa azionata - Esclusione - Fondamento - Limite del massimale - Oneri di allegazione e prova di detto limite - A carico dell'assicuratore - Rispetto delle preclusioni processuali - Necessità - Esaurimento del massimale in un momento successivo - Irrilevanza.
In tema di assicurazione per la responsabilità civile, il massimale non è elemento essenziale del contratto di assicurazione, il quale può essere validamente stipulato senza la relativa pattuizione, e neppure costituisce fatto generatore del credito assicurato, configurandosi piuttosto come elemento limitativo dell'obbligo dell'assicuratore, sicché grava su quest'ultimo l'onere di allegare e provare l'esistenza e la misura del massimale nel rispetto delle preclusioni processuali, a nulla rilevando che al momento dell'introduzione del giudizio quel massimale non fosse ancora esaurito.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26813 del 21/10/2019 (Rv. 655287 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1917, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_346