Assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - risarcimento del danno - azione per il risarcimento dei danni - richiesta di risarcimento all'assicuratore (o impresa designata o ina) – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 29352 del
"Mandatario per la liquidazione dei sinistri" ex art. 152 d.lgs. n. 209 del 2005 - Rappresentante "ex lege" dell'assicuratore - Conseguenze processuali - Compatibilità con diritto UE - Sussistenza - Fondamento.
Il "mandatario per la liquidazione del sinistri" di cui all'art. 152 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, è un mandatario con rappresentanza "ex lege" dell'assicuratore del responsabile, sicché - nel rispetto delle regole sulla giurisdizione e sulla competenza - può agire o essere convenuto in giudizio in nome e per conto del mandante, al fine di ottenere una sentenza eseguibile da o nei confronti di costui; il riconoscimento della legittimazione del mandatario è compatibile col diritto dell’Unione Europea, perché l'art. 4, comma 4, della direttiva n. 2000/26/CE del 16 maggio 2000 - pur non imponendo agli Stati membri di prevedere che il mandatario designato possa essere convenuto dinanzi al giudice nazionale in luogo dell'impresa di assicurazione che rappresenta (CGUE, sentenza del 15 dicembre 2016, causa n. C-558/15) - deve essere interpretato conformemente agli obiettivi perseguiti dal legislatore comunitario e, cioè, al rafforzamento della tutela della vittima di sinistri stradali avvenuti al di fuori dello Stato di residenza.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 29352 del 13/11/2019 (Rv. 655966 - 01)