Assicurazione - assicurazione della responsabilita' civile - facolta' e obblighi dell'assicuratore – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28811 del 08/11/2019 (Rv. 655963 - 03)
Pagamento di somme eccedenti il massimale - Ipotesi - "Mala gestio" o "mora debendi" dell'assicuratore - Differenze.
Obbligazioni in genere - inadempimento - costituzione in mora - In genere.
L'assicuratore della responsabilità civile può essere tenuto al pagamento di somme eccedenti il massimale - oltre che nell'ipotesi prevista dall'art. 1917, comma 3, c.c. - nei casi, tra loro diversi, della "mora debendi", costituita dal ritardo nell'adempimento dell'obbligazione indennitaria dal quale derivano le conseguenze ex art. 1224 c.c. (ivi compreso il maggior danno ai sensi del secondo comma), oppure della "mala gestio", determinata dall'inadempimento (art. 1218 c.c.) dei doveri di diligenza e correttezza nella trattazione del sinistro, dal quale discende l'obbligo di risarcire il danno causato all'assicurato, qualora allegato e provato.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28811 del 08/11/2019 (Rv. 655963 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1917, Cod_Civ_art_1176