Onere della prova del massimale - Ripartizione - Principio "iura novit curia" -Applicabilità - Limiti - Fattispecie.
In tema di assicurazione della responsabilità civile, ove il massimale di polizza sia fissato nel contratto, l'onere di provarne l'esistenza e la misura grava sull'assicuratore, potendo il principio "iura novit curia" trovare applicazione nelle sole ipotesi in cui lo stesso massimale sia normativamente stabilito. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto operante il principio "iura novit curia" in un caso nel quale il massimale era contrattualmente previsto e la pretesa indennitaria era stata azionata da soggetti terzi rispetto al rapporto assicurativo).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 1168 del 21/01/2020 (Rv. 656635 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_113, Cod_Civ_art_2697
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