Rischio assicurato (oggetto del contratto) - dichiarazioni del contraente - reticenze ed inesattezze –dichiarazione falsa o reticente - Annullabilità del contratto - Condizioni - Onere probatorio - Ripartizione.
In tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento allorché si verifichino simultaneamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente; b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave; c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa, è a carico dell'assicuratore.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 11115 del 10/06/2020 (Rv. 658096 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1427, Cod_Civ_art_1892, Cod_Civ_art_2697
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cassazione
11115
2020