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Sub-agenti di assicurazione - Obbligo di iscrizione all'ENASARCO - Cass. n. 12196/2020

Assicurazione - Impresa Di Assicurazione - Agenzie -  Sub-agenti di assicurazione - Obbligo di iscrizione all'ENASARCO - Insussistenza - Fondamento - Equiparazione ai sub-agenti di commercio - Esclusione.

Per i contributi a favore degli enti previdenziali privatizzati, cui va attribuita la natura di prestazioni patrimoniali obbligatorie, opera la riserva di legge di cui all'art. 23 Cost., sicché va escluso che i sub-agenti assicurativi siano soggetti all'obbligo di iscrizione all'ENASARCO, mancando una disposizione legislativa che lo preveda. Né tale obbligo può conseguire alla equiparazione ai sub-agenti di commercio, da cui si distinguono per il settore produttivo di appartenenza, che li rende assimilabili agli agenti assicurativi, la cui disciplina, è contenuta negli usi e negli accordi collettivi di settore e, solo in via residuale, in carenza di disposizioni, nelle norme del codice civile in materia di agenti di commercio.

Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 12196 del 22/06/2020 (Rv. 658065 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1750, Cod_Civ_art_1753

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