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Contributi a favore degli enti previdenziali privatizzati - Cass. n. 12033/2020

Assicurazione - impresa di assicurazione - agenzie -  Sub-agenti di assicurazione - Obbligo di iscrizione all'ENASARCO - Insussistenza - Fondamento - Equiparazione ai sub-agenti di commercio - Esclusione.

In tema di contributi a favore degli enti previdenziali privatizzati, cui va attribuita la natura di prestazioni patrimoniali obbligatorie, opera la riserva di legge di cui all'art. 23 Cost., sicché, in assenza di una disposizione legislativa che lo preveda, va escluso che i sub-agenti assicurativi siano soggetti all'obbligo di iscrizione all'ENASARCO; né tale obbligo può conseguire ad una equiparazione ai sub-agenti di commercio, da cui si distinguono per il settore produttivo di appartenenza che li rende, piuttosto, assimilabili agli agenti assicurativi, la cui disciplina, ai sensi dell'art. 1753 c.c., è contenuta negli usi e negli accordi collettivi di settore e, solo in mancanza, nelle norme del codice civile in materia di agenti di commercio.

Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 12033 del 19/06/2020 (Rv. 657980 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1750, Cod_Civ_art_1753

CORTE

CASSAZIONE

12033

2020