Assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - risarcimento del danno - Risarcimento del terzo trasportato - Impresa assicuratrice - Diritto di rivalsa verso l'assicuratore del responsabile civile - Limiti - Assenza di copertura assicurativa - Esercizio della rivalsa - Modalità e limiti.
L’impresa di assicurazione che abbia risarcito, ai sensi dell'art. 141, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005, il terzo trasportato a bordo del veicolo da essa assicurato ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 150 d.lgs. citato; nel caso in cui il veicolo del responsabile civile non risulti coperto da assicurazione, la rivalsa può essere esercitata contro l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti quantitativi stabiliti dall'art. 283, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 209 del 2005.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 14255 del 08/07/2020 (Rv. 658315 - 01)
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2020