Assicurazione contro i danni - limiti del risarcimento - massimale - Cass. n. 14494/2020
Assicurazione - assicurazione contro i danni - limiti del risarcimento - massimale -Assicurazione per r.c.a. - Domanda del danneggiato per interessi e rivalutazione - Domanda implicita di condanna al pagamento di somma eccedente il massimale per "mala gestio" impropria - Configurabilità - Conseguenze - Domanda nuova vietata ex art. 345 c.p.c. - Esclusione.
Nell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione dei veicoli, la domanda di condanna dell'assicuratore al risarcimento del danno per "mala gestio" cosiddetta impropria deve ritenersi implicitamente formulata tutte le volte in cui la vittima abbia domandato la condanna al pagamento di interessi e rivalutazione, anche senza riferimento al superamento del massimale o alla condotta renitente dell'assicuratore. Ne consegue che non costituisce domanda nuova quella con la quale in appello i danneggiati chiedano la condanna dell'assicuratore al versamento della differenza tra danno liquidato e superamento del massimale di polizza, che va intesa quale riproposizione della domanda originaria nei limiti del riconoscimento di interessi moratori e rivalutazione oltre il massimale di legge.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14494 del 09/07/2020 (Rv. 658419 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1224, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_345