Fondo di garanzia per le vittime della strada – Cass. n. 9873/2021
Assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - risarcimento del danno - fondo di garanzia per le vittime della strada -Sinistro causato da veicolo non identificato - Presentazione di denuncia o querela contro ignoti - Condizione di proponibilità dell'azione ex art. 19 della l. n. 990 del 1969 - Esclusione - Onere del danneggiato di attivarsi per l'identificazione del mezzo - Esclusione - Fondamento.
In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 990 del 1969 ("ratione temporis" applicabile), nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9873 del 15/04/2021 (Rv. 661192 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697