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Richiesta di risarcimento all'assicuratore – Cass. n. 15445/2021

Assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - risarcimento del danno - azione per il risarcimento dei danni - richiesta di risarcimento all'assicuratore (o impresa designata o ina) - Richiesta all'assicuratore ex art. 145 c.ass. - Contenuto - Elementi previsti dall'art. 148 c.ass. - Necessità - Limiti.

 

La richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda in ragione del fatto che la richiesta di risarcimento ex art. 145 c.ass. fosse priva di indicazioni circa l'attività lavorativa, il reddito del danneggiato e l'avvenuta guarigione con postumi permanenti, omettendo di considerare che la suddetta richiesta era stata rigettata per ragioni del tutto estranee ai dati asseritamente omessi).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15445 del 03/06/2021 (Rv. 661671 - 01)

 

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