Assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - risarcimento del danno - azione per il risarcimento dei danni - Richiesta stragiudiziale di risarcimento inviata prima dell'entrata in vigore del codice delle assicurazioni - Domanda giudiziale proposta dopo tale momento - Reiterazione della richiesta stragiudiziale - Necessità - Esclusione.
La vittima di un sinistro stradale che proponga la domanda di risarcimento nei confronti dell'assicuratore del responsabile dopo l'entrata in vigore del codice delle assicurazioni (1° gennaio 2006) non è tenuta a reiterare la richiesta scritta di risarcimento con le nuove modalità previste dagli artt. 145 e 148 del detto codice, se a tale adempimento abbia già provveduto nel vigore dell'abrogata l. n. 990 del 1969, con le modalità indicate dall'art. 22 di quest'ultima legge.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 19031 del 06/07/2021 (Rv. 661745 - 02)
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Cassazione
19031
2021