Assicurazione - contratto di assicurazione (nozione, caratteri, distinzioni) - disposizioni generali - durata dell'assicurazione - Sospensione del contratto in caso di mancato pagamento del premio - Pagamento tardivo accettato dall'assicuratore - Rinuncia alla sospensione - Esclusione.
Nei contratti di assicurazione con rateizzazione del premio, una volta scaduto il termine di pagamento delle rate successive alla prima, l'efficacia resta sospesa a partire dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza, ai sensi dell'art. 1901 c.c., senza che rilevi l'accettazione, da parte dell'assicuratore, di un pagamento tardivo che, infatti, non costituisce una rinunzia, da parte dell'assicuratore, alla sospensione della garanzia assicurativa ma impedisce solo la risoluzione di diritto del contratto.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38216 del 03/12/2021 (Rv. 663340 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1882, Cod_Civ_art_1901
Corte
Cassazione
38216
2021