Conseguente rilevabilità d'ufficio da parte del giudice – Cass. n. 4357/2022
Assicurazione - contratto di assicurazione (nozione, caratteri, distinzioni) - premio - mancato pagamento - Deduzione - Natura - Eccezione in senso lato - Conseguente rilevabilità d'ufficio da parte del giudice - Fondamento - Assimilabilità all'eccezione ex art. 1460 c.c. - Esclusione.
In tema di assicurazione, il mancato pagamento del premio o della rata di premio, che determina la sospensione dell'efficacia del contratto ai sensi dell'art. 1901 c.c., costituisce oggetto di un'eccezione in senso lato ed è pertanto rilevabile d'ufficio, operando - a differenza dell'eccezione di inadempimento che riguarda l'esecuzione del contratto - sul piano dell'efficacia in ragione della peculiarità del contratto di assicurazione, il cui equilibrio tecnico ed economico non si realizza nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale, bensì fra l'insieme dei rischi assunti dall'assicuratore e quello dei premi dovuti dagli assicurati, sul cui puntuale versamento l'assicuratore deve poter contare per costituire e mantenere il fondo per eseguire i suoi obblighi.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 4357 del 10/02/2022 (Rv. 663939 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1901, Cod_Civ_art_1460