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Difficoltosa ricostruzione della dinamica del sinistro – Cass. n. 4668/2022

Assicurazione - assicurazione contro i danni - limiti del risarcimento – massimale - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - risarcimento del danno - azione diretta nei confronti dell'assicurato - Decorso del termine di cui all'art. 148, commi 1 e 2, c.ass. - Mora dell'assicuratore - Difficoltosa ricostruzione della dinamica del sinistro, intervento di assicuratori sociali o mancanza di prova di alcune voci di danno - Esclusione della mora - Insussistenza - Ammontare del debito in rapporto al massimale - Conseguenze.

 

L'assicuratore della responsabilità civile automobilistica, allorquando versi in mora (condizione, questa, che si verifica in virtù del mero decorso del termine ex art. 148, commi 1 e 2, c.ass., e che non è esclusa dalla difficoltosa ricostruzione della dinamica del sinistro o dall'intervento delle assicurazioni sociali o, ancora, dal difetto di prova di alcune voci di danno richieste dalla vittima), è tenuto, nel caso in cui il debito sia inferiore al massimale, a pagare al danneggiato gli stessi interessi compensativi dovuti dal responsabile ex art. 1219 c.c. (calcolati al saggio e sul montante stabiliti da Cass., Sez. Un., n. 1712 del 1995), e laddove, invece, il debito sia superiore al detto massimale, a corrispondere gli interessi di mora su quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1224, commi 1 e 2, c.c.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4668 del 14/02/2022 (Rv. 664075 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1218

 

Corte

Cassazione

4668

20222