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Legittimo abbandono delle merci all'assicuratore – Cass. n. 12975/2022

Assicurazione - assicurazione marittima ed aerea - abbandono - in genere - Legittimità - Condizioni - Innavigabilità della nave ex art. 541, lett. c), c.n. - Nozione - Ipotesi di abbandono della nave ex art. 540 c.n. - Fattispecie.

 

In tema di assicurazione marittima di merci, ai sensi degli artt. 540, lett. a), e 541, lett. c), c.n., sono presupposti del legittimo abbandono delle merci all'assicuratore, oltre alla perdita della nave su cui le merci sono caricate, l'assoluta innavigabilità della nave e la sua non riparabilità, nel caso in cui manchino sul posto i mezzi necessari per la riparazione e non sia possibile procurarli facendone richiesta altrove. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'innavigabilità della nave, essendo stata accertata la riparabilità tramite sostituzione dell'albero motore, senza che fosse stata dedotta l'impossibilità di reperirlo nel porto dove la nave era rimorchiata o di farlo ivi pervenire).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 12975 del 26/04/2022 (Rv. 664664 - 01)

 

Corte

Cassazione

12975

2022