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Clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni – Cass. n. 11246/2022

Assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - risarcimento del danno - azione diretta nei confronti dell'assicurato - eccezioni derivanti dal contratto - Clausola di esclusione della garanzia assicurativa in caso di conducente non abilitato alla guida - Operatività nei confronti della vittima trasportata a bordo del veicolo - Esclusione - Consapevolezza del trasportato assicurato della mancanza di autorizzazione alla guida - Irrilevanza.

 

In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida non è idonea, di per sé, ad escludere l'operatività della polizza assicurativa in favore della vittima, trasportata a bordo del veicolo al momento dell'incidente ed assicurata per la guida di tale veicolo, indipendentemente dal fatto che l'assicurato vittima fosse consapevole del fatto che la persona che egli ha autorizzato a guidare il mezzo non era assicurata a tal fine o che fosse convinto che quella persona fosse assicurata, oppure, ancora, che non si sia posto domande a tale riguardo.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 11246 del 06/04/2022 (Rv. 664511 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2054, Cod_Civ_art_1227

 

Corte

Cassazione

11246

2022