Assicurazione - assicurazione contro i danni - oggetto del contratto (rischio assicurato) - surrogazione legale dell'assicuratore - Surrogazione dell'assicurazione sociale nei diritti del danneggiato da circolazione stradale - Silenzio dell'assicuratore sociale nel termine di cui all'art. 142, comma 3, c. ass. - Volontà di quest'ultimo di surrogarsi al danneggiato - Conoscenza da parte dell'assicuratore della r.c.a. - Obbligo di accantonamento delle somme necessarie - Sussistenza.
Il silenzio dell'assicuratore sociale nel termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 142 c.ass. non libera l'assicuratore della r.c.a. dall'obbligo di accantonamento ivi previsto, se quest'ultimo, al momento in cui versa il risarcimento alla vittima, abbia già appreso "aliunde", in qualunque modo, della volontà dell'assicuratore sociale di surrogarsi al danneggiato.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 14981 del 11/05/2022 (Rv. 664824 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1916, Cod_Civ_art_1189
Corte
Cassazione
14981
2022