Assicurazione - contratto di assicurazione (nozione, caratteri, distinzioni) - disposizioni generali - forma e prova - in genere - Forma scritta "ad probationem" - Conseguenze - Atto successivo al contratto - Sufficienza.
Per i contratti di assicurazione la forma scritta è richiesta "ad probationem" e non "ad substantiam", con la conseguenza che alla relativa carenza è possibile ovviare con un atto successivo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 18118 del 06/06/2022 (Rv. 665074 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1888
Corte
Cassazione
18118
2022